Dal 28 giugno 2025 l’accessibilità dei siti non riguarda più solo la pubblica amministrazione. Da quel giorno molte aziende private che vendono online devono avere un sito che possa usare anche chi vede poco, chi non usa il mouse, chi si affida a un lettore di schermo.
Se hai un sito, probabilmente te lo sei chiesto: tocca anche a me? In questo articolo ti spiego chi è obbligato, chi no, cosa vuol dire in pratica “sito accessibile” e perché conviene pensarci anche quando la legge non te lo chiede.
Cosa è cambiato nel 2025
La regola arriva dall’Unione europea: è l’European Accessibility Act, la direttiva (UE) 2019/882. L’Italia l’ha recepita con il decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, che si applica dal 28 giugno 2025.
Fino a quel momento, in Italia, l’obbligo di avere un sito accessibile valeva soprattutto per la pubblica amministrazione (con la Legge Stanca, del 2004) e, dal 2020, per le aziende private molto grandi, con un fatturato medio oltre i 500 milioni di euro. Il decreto del 2022 allarga il cerchio a chi offre ai consumatori certi prodotti e servizi, indipendentemente dalle dimensioni, salvo l’eccezione che vediamo tra poco.
Chi è obbligato
Il decreto riguarda chi offre al pubblico alcuni servizi precisi. Per chi ha un sito, il caso più comune è il commercio elettronico: se sul tuo sito un consumatore può comprare un prodotto o un servizio, il sito rientra nella regola. Ci sono anche i servizi bancari, i trasporti passeggeri, gli e-book e le comunicazioni elettroniche, ma riguardano poche delle attività che leggono questo blog.
In pratica, sei probabilmente obbligato se:
- hai un e-commerce che vende a privati, non solo ad altre aziende;
- sul sito si può prenotare e pagare un servizio, per esempio un soggiorno, un corso, un’esperienza;
- la tua azienda non è una microimpresa.
Chi non è obbligato
Per i servizi, il decreto esclude le microimprese: quelle con meno di 10 persone occupate e un fatturato annuo che non supera i 2 milioni di euro. Servono entrambe le condizioni.
Restano fuori anche i siti che non vendono nulla ai consumatori: il sito vetrina di un professionista, di uno studio, di un artigiano che presenta il suo lavoro e raccoglie contatti. Per loro, oggi, l’accessibilità non è un obbligo di legge.
Un avvertimento onesto: le regole hanno eccezioni, periodi transitori e casi particolari che dipendono da cosa vendi e a chi. Questo articolo ti aiuta a capire se la domanda ti riguarda; per la risposta definitiva sul tuo caso serve il parere di chi si occupa di diritto, non di un web designer.
Cosa rischia chi non si adegua
La vigilanza spetta all’AgID, l’Agenzia per l’Italia Digitale, che può chiedere di correggere il sito e applicare sanzioni economiche a chi non lo fa. Ma il rischio più concreto è un altro, e non dipende dalle multe: un sito che una parte dei clienti non riesce a usare è un sito che perde vendite, ogni giorno, senza che tu lo sappia.
Cosa vuol dire, in pratica, “sito accessibile”
Il riferimento tecnico è lo standard europeo EN 301 549, che per il web rimanda alle WCAG 2.1 di livello AA: un elenco di criteri verificabili, scritto dal W3C. Detto senza sigle, un sito accessibile è un sito che:
- si legge bene: testo abbastanza contrastato sullo sfondo, dimensioni che si possono ingrandire senza rompere la pagina;
- si usa anche senza mouse, solo con la tastiera, vedendo sempre dove ci si trova;
- ha titoli ordinati, così chi usa un lettore di schermo può saltare da una sezione all’altra;
- descrive le immagini che contano con un testo alternativo, e ignora quelle decorative;
- ha moduli chiari: ogni campo ha la sua etichetta, gli errori dicono cosa correggere;
- non affida un’informazione solo al colore, e non fa partire cose che si muovono senza poterle fermare.
Sono quasi tutte cose che si decidono mentre il sito si progetta e si costruisce. Per questo, su un sito nuovo, l’accessibilità costa poco; su un sito vecchio, a volte, conviene rifare la struttura invece di rattoppare pagina per pagina.
Attenzione ai “plugin che rendono accessibile il sito”
Ti capiterà di vedere servizi che promettono di mettere in regola il sito con una riga di codice: un’iconcina in un angolo, un pannello per ingrandire il testo o cambiare i colori. Possono essere utili come aggiunta, ma non sistemano i problemi alla radice: un modulo senza etichette, un menu che non si apre con la tastiera, titoli messi in ordine sparso restano tali. L’accessibilità sta nella struttura del sito, non in un pannello appoggiato sopra.
Perché conviene anche se non sei obbligato
Anche se il tuo sito è fuori dall’obbligo, un sito accessibile ha vantaggi che vanno oltre la legge:
- lo usano meglio tutti: chi legge dal telefono sotto il sole, chi ha fretta, chi ha qualche anno in più e gli occhiali sulla scrivania;
- piace a Google, perché titoli ordinati, testi alternativi e pagine leggere sono le stesse cose che aiutano il posizionamento;
- ti prepara al futuro: se l’attività cresce oltre la soglia della microimpresa, o se un giorno aggiungi la vendita online, non devi rifare tutto di corsa.
Da dove partire
Il primo passo è capire a che punto sei. Puoi provare da solo: apri il tuo sito, metti via il mouse e prova a raggiungere il modulo contatti solo con il tasto Tab. Se ti perdi, se non vedi dove sei, se il menu non si apre, hai già trovato i primi punti da sistemare.
Se preferisci uno sguardo esterno, nell’analisi gratuita del sito controllo anche l’accessibilità di base, insieme a velocità, SEO ed esperienza d’uso. E se il sito ha bisogno di più di qualche ritocco, nella pagina sul restyling trovi come lo rifaccio senza perdere quello che funziona. Se invece vuoi rendere accessibile il sito che hai, nella pagina sul sito web accessibile trovi come lo verifico e lo correggo.
